+Articolo 132 bis 1.

Articolo 132 bis 1.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito