+Articolo 178 Default di un debitore o di una linea di credito
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Articolo 178 Default di un debitore o di una linea di credito

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 178 1.

Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a) 

l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

▼M17

b) 

il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

▼C2

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Articolo 178 2.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:

a) 

per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;

b) 

ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;

c) 

il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;

d) 

la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;

e) 

gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.

Articolo 178 3.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a) 

l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b) 

l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c) 

l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

▼M17

d) 

l’ente acconsente a una misura di concessione di cui all’articolo 47 ter dell’obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;

▼C2

e) 

l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f) 

il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Articolo 178 4.
Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.
Articolo 178 5.
Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.
Articolo 178 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 178 7.
L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale aggiornamento tiene debitamente conto in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori.

Nell’elaborare tali orientamenti, l’ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una ridotta obbligazione finanziaria ai fini del paragrafo 3, lettera d).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito