+Articolo 207 4.

Articolo 207 4.

Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:

a) 

documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;

b) 

impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;

c) 

dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;

▼M17

d) 

calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance inducono a valutare se si sia verificato un calo significativo del valore di mercato della garanzia reale;

▼C2

e) 

se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;

f) 

assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;

g) 

dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:

i) 

i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;

ii) 

il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;

iii) 

il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;

iv) 

la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito