+Articolo 230 1.

Articolo 230 1.

Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD * come segue:

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dove:

E

= il valore dell’esposizione prima di tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale; per un’esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all’articolo 223, paragrafo 3; in caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti; per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell’esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (HE) ai sensi degli articoli da 223 a 227;

ES

= il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l’applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (HC) e l’applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (Hfx) tra l’esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 3; ES è limitato al seguente valore massimo: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= la LGD applicabile per un’esposizione non garantita come stabilito all’articolo 161, paragrafo 1;

LGDS

= la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell’operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito