+Articolo 254 Priorità nell’applicazione delle metodologie
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---+Articolo 254 8.

Articolo 254 Priorità nell’applicazione delle metodologie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 254 1.

Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:

a) 

se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;

b) 

qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;

c) 

qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

Articolo 254 2.

Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:

a) 

se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

b) 

se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

c) 

per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

Articolo 254 3.
Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018.

Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.

In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.

Articolo 254 4.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l’ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l’altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un’attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi.
Articolo 254 5.
Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un’operazione ABCP a norma dell’articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 265. Se un ente ha ricevuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.
Articolo 254 6.
Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche previste all’articolo 269.
Articolo 254 7.
In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.
Articolo 254 8.
Le autorità competenti informano l’EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’EBA sorveglia l’impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito