+Articolo 271 Determinazione del valore dell'esposizione
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Articolo 271 Determinazione del valore dell'esposizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 271 1.
L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.
Articolo 271 2.
L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito