+Articolo 277 bis 3.
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Articolo 277 bis 3.
Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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