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+Articolo 279 bis 3. |
Articolo 279 bis 3.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;
b)
il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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