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+Articolo 301 2. |
Articolo 301 2.Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:
a)
il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;
b)
il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
c)
se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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