+Articolo 308 1.

Articolo 308 1.

Il valore dell'esposizione per il contributo prefinanziato di un ente al fondo di garanzia di una QCCP (DFi) è pari all'importo pagato per o al valore di mercato delle attività consegnate da tale ente ridotto dell'importo di tale contributo già utilizzato dalla QCCP per assorbire le perdite derivanti dal default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito