+Articolo 308 Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP
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Articolo 308 Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 308 1.
Il valore dell'esposizione per il contributo prefinanziato di un ente al fondo di garanzia di una QCCP (DFi) è pari all'importo pagato per o al valore di mercato delle attività consegnate da tale ente ridotto dell'importo di tale contributo già utilizzato dalla QCCP per assorbire le perdite derivanti dal default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.
Articolo 308 2.

L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato come segue:

image

dove:

Ki

=

requisito di fondi propri;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

KCCP

=

il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFi

=

contributo prefinanziato;

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; e

DFCM

=

la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 308 3.
L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 2, moltiplicato per 12,5.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito