+Articolo 325 bis 5.

Articolo 325 bis 5.

►M17  L’ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti: ◄

a) 

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o

b) 

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito