+Articolo 325 undecies 1.

Articolo 325 undecies 1.

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:

a) 

un ente che soddisfa la condizione di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell’OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall’ente;

b) 

un ’ente che soddisfa la condizione di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:

i) 

considera la posizione nell’OIC come un’unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria «altri settori» di cui all’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;

ii) 

tiene conto dei limiti fissati nel regolamento di gestione dell’OIC e nella normativa pertinente.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettera b), punto ii), del presente paragrafo l’ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell’OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito