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Articolo 325 undecies Trattamento degli organismi di investimento collettivi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 325 undecies 1.

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:

a) 

un ente che soddisfa la condizione di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell’OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall’ente;

b) 

un ’ente che soddisfa la condizione di cui all’articolo 104, paragrafo 8, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:

i) 

considera la posizione nell’OIC come un’unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria «altri settori» di cui all’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;

ii) 

tiene conto dei limiti fissati nel regolamento di gestione dell’OIC e nella normativa pertinente.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettera b), punto ii), del presente paragrafo l’ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell’OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 3.

Article 325j 1a.

For the purposes of the approaches referred to in paragraph 1, point (b), of this Article the institution shall:

(a) 

apply the own funds requirements for default risk set out in Section 5 and the residual risk add-on set out in Section 4 to a position in a CIU, where the mandate of that CIU allows it to invest in exposures that shall be subject to those own funds requirements; when using the approach referred to in paragraph 1, point (b)(i), of this Article the institution shall consider the position in the CIU as a single unrated equity position allocated to the bucket ‘unrated’ in Article 325y(1), Table 2; and

(b) 

for all positions in the same CIU, use the same approach among the approaches set out in paragraph 1, point (b), of this Article to calculate the own funds requirements on a stand-alone basis as a separate portfolio.

Articolo 325 undecies 2.
In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l’OIC e l’indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all’1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l’ente può considerare tale posizione come una posizione nell’indice di riferimento che riproduce. L’ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all’anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l’ente può, previa autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

Articolo 325 undecies 3.
L’ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l’ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.
Articolo 325 undecies 4.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico dell’OIC cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all’articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell’OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.

L’ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell’OIC.

La metodologia elaborata dall’ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.

Articolo 325 undecies 5.
Un ente può usare le metodologie di cui al paragrafo 1 solamente ove l’OIC soddisfi tutte le condizioni stabilite all’articolo 132, paragrafo 3. Ove l’OIC non soddisfi tutte le condizioni stabilite all’articolo 132, paragrafo 3, l’ente assegna le proprie posizioni in tale OIC all’esterno del portafoglio di negoziazione.
Articolo 325 undecies 6.

Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il terzo è:

i) 

l’ente depositario o l’ente finanziario depositario dell’OIC, a condizione che l’OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l’ente depositario o l’ente finanziario depositario in questione;

ii) 

per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell’OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all’articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

iii) 

un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera o da un altro fornitore esterno di questo tipo;

b) 

il terzo fornisce all’ente dati, informazioni o metriche di rischio per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

c) 

un revisore esterno dell’ente ha confermato l’adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui alla lettera b), del presente paragrafo e l’autorità competente dell’ente ha accesso illimitato a tali dati,, informazioni o metriche di rischio su richiesta.

Articolo 325 undecies 7.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici della metodologia volta a determinare i portafogli teorici ai fini del metodo di cui al paragrafo 4, compreso il modo in cui gli enti devono tenere conto nella metodologia, ove applicabile, della leva finanziaria nella misura massima.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito