+Articolo 325 duovicies 6.
|
Articolo 325 duovicies 6.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri che gli enti devono utilizzare per individuare le posizioni ammissibili alla deroga di cui al paragrafo 4 bis. Tali criteri comprendono almeno la natura degli strumenti di cui a tale paragrafo, il profitto netto e la perdita netta delle posizioni combinate, le sensibilità delle posizioni combinate e i rischi che rimangono non coperti nelle posizioni combinate, tenendo conto in particolare della possibilità che la posizione originaria possa essere coperta da un importo parziale. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|