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+Articolo 350 4. |
Articolo 350 4.Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:
a)
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
b)
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a). La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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