+Articolo 382 bis 1.

Articolo 382 bis 1.

Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all’articolo 382 secondo i metodi seguenti:

a) 

il metodo standardizzato di cui all’articolo 383, qualora l’ente abbia ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione a ricorrere a tale metodo;

b) 

il metodo di base di cui all’articolo 384;

c) 

il metodo semplificato di cui all’articolo 385, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito