+Articolo 382 bis Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
---+Articolo 382 bis 1.
---+Articolo 382 bis 2.
---+Articolo 382 bis 3.
---+Articolo 382 bis 4.
---+Articolo 382 bis 5.
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Articolo 382 bis Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 382 bis 1.
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Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all’articolo 382 secondo i metodi seguenti:
a)
il metodo standardizzato di cui all’articolo 383, qualora l’ente abbia ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
b)
il metodo di base di cui all’articolo 384;
c)
il metodo semplificato di cui all’articolo 385, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
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Articolo 382 bis 2.
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Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con il metodo di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo.
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Articolo 382 bis 3.
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Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente per:
b)
differenti insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) ammissibili con la stessa controparte;
c)
operazioni diverse dello stesso insieme di attività soggette a compensazione ammissibile, purché sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 5.
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Articolo 382 bis 4.
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Ai fini del paragrafo 3, lettera c, gli enti suddividono l’insieme di attività soggette a compensazione ammissibile in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), e in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Articolo 382 bis 5.
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Ai fini del paragrafo 3, lettera c), le condizioni ivi indicate comprendono quanto segue:
a)
la suddivisione è coerente con il trattamento dell’insieme giuridico di attività soggette a compensazione al momento del calcolo del CVA a fini contabili;
b)
l’autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all’insieme di attività soggette a compensazione ipotetico corrispondente e non comprende tutte le operazioni all’interno dell’insieme di attività soggette a compensazione ammissibile.
Gli enti documentano le modalità con cui utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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