+Articolo 385 1.

Articolo 385 1.

Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalla propria autorità competente a norma dell’articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all’articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), divisi per 12,5 .

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito