+Articolo 385 Metodo semplificato
---+Articolo 385 1.
---+Articolo 385 2.
---+Articolo 385 3.
|
Articolo 385 Metodo semplificato
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 385 1.
|
Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalla propria autorità competente a norma dell’articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all’articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), divisi per 12,5 .
|
|
Articolo 385 2.
|
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
a)
solo le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all’articolo 382 sono soggette a tale calcolo;
b)
i derivati su crediti riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di controparte non sono inclusi in tale calcolo.
|
|
Articolo 385 3.
|
L’ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, a seconda dei casi, si conforma ai requisiti di cui all’articolo 273 ter.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|