|
+Articolo 402 1. |
Articolo 402 1.►M17 Per il calcolo dei valori dell’esposizione ai fini dell’articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un’esposizione o di una parte di un’esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, dell’importo del valore dell’immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell’immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: ◄
a)
le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all’articolo 124, paragrafo 9;
b)
l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
i)
una o più ipoteche su immobili residenziali, o
ii)
un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;
c)
i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|