+Articolo 402 Esposizioni risultanti da credito ipotecario
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Articolo 402 Esposizioni risultanti da credito ipotecario

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 402 1.

►M17  Per il calcolo dei valori dell’esposizione ai fini dell’articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un’esposizione o di una parte di un’esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, dell’importo del valore dell’immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell’immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: ◄

▼M17

a) 

le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all’articolo 124, paragrafo 9;

▼M8

b) 

l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:

i) 

una o più ipoteche su immobili residenziali, o

ii) 

un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;

c) 

i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.

Articolo 402 2.

►M17  Per il calcolo dei valori dell’esposizione ai fini dell’articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un’esposizione o di una parte di un’esposizione garantita da immobili non residenziali ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, dell’importo del valore dell’immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell’immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: ◄

▼M17

a) 

le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 60 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all’articolo 124, paragrafo 9;

▼M8

b) 

l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:

i) 

una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o

ii) 

uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;

▼M17

c) 

i requisiti di cui all’articolo 124, paragrafo 3, lettera c), all’articolo 208 e all’articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

▼M8

d) 

l'immobile non residenziale è completato.

Articolo 402 3.

Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

▼M9

a) 

la controparte è un ente o un’impresa di investimento;

▼C2

b) 

l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;

c) 

l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d) 

l'ente diventa beneficiario dei diritti o crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;

▼M9

e) 

l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.

▼C2

A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito