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+Articolo 403 1. |
Articolo 403 1.Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:
a)
considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b)
considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione. Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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