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+Articolo 411 Definizioni |
Articolo 411 DefinizioniArticolo 411 Definizioni Ai fini della presente parte si intende per:
1)
«cliente finanziario», un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
a)
un ente creditizio;
b)
un'impresa di investimento;
c)
una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»);
d)
un organismo di investimento collettivo («OIC»);
e)
uno schema di investimento non aperto;
f)
un'impresa di assicurazione;
g)
un'impresa di riassicurazione;
h)
una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
i)
un ente finanziario;
j)
uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2)
«deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
3)
«impresa d'investimento personale» (personal investment company) o «PIC», un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
4)
«intermediario di depositi», una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;
5)
«attività non vincolate», le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;
6)
«eccesso di garanzia non obbligatoria», ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
7)
«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
8)
«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;
9)
«contratti derivati», i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;
10)
«stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;
11)
«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;
12)
«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
13)
«riserva di liquidità», l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
14)
«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;
15)
«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;
16)
«factoring», un accordo contrattuale tra un'impresa («cedente») e un'entità finanziaria («società di factoring») in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
a)
anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,
b)
gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome; ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;
17)
«irrevocabile», di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
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