+TITOLO I DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ
---+Articolo 411 Definizioni
---+Articolo 412 Requisito in materia di copertura della liquidità
------+Articolo 412 1.
------+Articolo 412 2.
------+Articolo 412 3.
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------+Article 412 4a.
------+Articolo 412 5.
---+Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile
------+Articolo 413 1.
------+Articolo 413 2.
------+Articolo 413 3.
------+Articolo 413 4.
---+Articolo 414 Conformità ai requisiti di liquidità

TITOLO I DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ

TITOLO I DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 411 Definizioni

Articolo 411

Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

1) 

«cliente finanziario», un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

a) 

un ente creditizio;

b) 

un'impresa di investimento;

c) 

una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»);

d) 

un organismo di investimento collettivo («OIC»);

e) 

uno schema di investimento non aperto;

f) 

un'impresa di assicurazione;

g) 

un'impresa di riassicurazione;

h) 

una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;

i) 

un ente finanziario;

j) 

uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2) 

«deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;

3) 

«impresa d'investimento personale» (personal investment company) o «PIC», un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;

▼C9

4) 

«intermediario di depositi», una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;

▼M8

5) 

«attività non vincolate», le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;

6) 

«eccesso di garanzia non obbligatoria», ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;

7) 

«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;

8) 

«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;

9) 

«contratti derivati», i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;

10) 

«stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;

11) 

«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;

12) 

«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

13) 

«riserva di liquidità», l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

14) 

«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;

15) 

«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;

16) 

«factoring», un accordo contrattuale tra un'impresa («cedente») e un'entità finanziaria («società di factoring») in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:

a) 

anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,

b) 

gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;

ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;

17) 

«irrevocabile», di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.

Articolo 412 Requisito in materia di copertura della liquidità -
Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile -
Articolo 414 Conformità ai requisiti di liquidità

Articolo 414

Conformità ai requisiti di liquidità

Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito