+Articolo 414 Conformità ai requisiti di liquidità

Articolo 414 Conformità ai requisiti di liquidità

Articolo 414

Conformità ai requisiti di liquidità

Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito