Articolo 414
Conformità ai requisiti di liquidità
Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.