+Articolo 415 1.

Articolo 415 1.

Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi Fino al momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.

La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito