+Articolo 415 Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni
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---+Articolo 415 6.
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Articolo 415 Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 415 1.
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Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi Fino al momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi. La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.
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Articolo 415 2.
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Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:
a)
ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
b)
ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
c)
ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.
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Articolo 415 3.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a)
schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
b)
ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Article 415 3a.
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EBA shall develop draft implementing technical standards to specify which additional liquidity monitoring metrics as referred to in paragraph 3 shall apply to small and non-complex institutions. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 28 June 2020. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.
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Articolo 415 4.
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Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono, su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE le singole segnalazioni a norma del presente articolo.
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Articolo 415 5.
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Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3:
a)
le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;
b)
le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro;
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Articolo 415 6.
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Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente che è una filiazione di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre forniscono su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi di segnalazione uniformi di cui al paragrafo 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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