+Articolo 419 2.

Articolo 419 2.

Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a) 

in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;

b) 

per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;

c) 

se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito