+Articolo 422 8.

Articolo 422 8.

Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la controparte è:

▼M9

i) 

un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;

▼M8

ii) 

collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

iii) 

un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o

iv) 

l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);

b) 

vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;

c) 

un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;

d) 

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito