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+Articolo 422 8. |
Articolo 422 8.Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la controparte è:
i)
un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;
ii)
collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iii)
un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o
iv)
l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
b)
vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
c)
un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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