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+Articolo 430 1. |
Articolo 430 1.Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:
a)
i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;
b)
i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;
c)
le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;
d)
i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;
e)
i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;
f)
i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;
g)
il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti;
h)
le loro esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
i)
le loro esposizioni nuove ed esistenti verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
ii)
le loro esposizioni a rischi fisici e rischi di transizione;
i)
le loro esposizioni alle cripto-attività. Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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