+Articolo 430 Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie
---+Articolo 430 1.
---+Article 430 1a.
---+Articolo 430 2.
---+Article 430 2a.
---+Article 430 2b.
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---+Articolo 430 9.
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---+Articolo 430 11.

Articolo 430 Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 430 1.

Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:

a) 

i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;

b) 

i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;

c) 

le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;

d) 

i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;

e) 

i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;

f) 

i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;

g) 

il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti;

▼M17

h) 

le loro esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:

i) 

le loro esposizioni nuove ed esistenti verso soggetti del settore dei combustibili fossili;

ii) 

le loro esposizioni a rischi fisici e rischi di transizione;

i) 

le loro esposizioni alle cripto-attività.

▼M8

Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.

Article 430 1a.
For the purposes of point (a) of paragraph 1 of this Article, when institutions report on own funds requirements on securitisations, the information they report shall include information on NPE securitisations benefitting from the treatment set out in Article 269a, on STS on-balance sheet securitisations that they originate, and on the breakdown of the assets underlying those STS on-balance sheet securitisations by asset class.
Articolo 430 2.
Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.
Article 430 2a.
When reporting their own funds requirements for market risk referred to in paragraph 1, point (a), of this Article, institutions shall report separately the calculations set out in Article 325c(2), points (a), (b) and (c), for the portfolio of all trading book positions or non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk and commodity risk.
Article 430 2b.
When reporting their own funds requirements for market risk referred to in paragraph 1, point (a), of this Article, institutions shall report separately the calculations set out in Article 325ba(1), points (a)(i) and (ii) and (b)(i) and (ii), and for the portfolio of all trading book positions or non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk and commodity risk assigned to the trading desks for which they have been granted permission by the competent authorities to use the alternative internal model approach in accordance with Article 325az(2).
Articolo 430 3.

Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:

a) 

un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b) 

un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 430 4.
Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
Articolo 430 5.
La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3 e 4 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dall'ente al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 430 6.
Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, tenuto conto della relazione di cui al paragrafo 8, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.
Articolo 430 7.
►M17  L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di segnalazione, nonché le definizioni, ed elabora soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. ◄

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:

a) 

in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) 

gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;

b) 

gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020;

c) 

le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, da presentare entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 430 8.

L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 36 ) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:

a) 

classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;

b) 

misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:

i) 

i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;

ii) 

i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;

iii) 

il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;

c) 

valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;

d) 

valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e

e) 

formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:

i) 

sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;

ii) 

sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.

L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.

Articolo 430 9.

Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;

b) 

gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;

c) 

la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 430 10.
Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.
Articolo 430 11.
Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati, anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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