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+Articolo 430 7. |
Articolo 430 7.
►M17
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di segnalazione, nonché le definizioni, ed elabora soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. ◄
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore. Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:
a)
in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;
b)
gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale. L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:
a)
il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;
b)
gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020;
c)
le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, da presentare entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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