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+Articolo 430 9. |
Articolo 430 9.Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
b)
gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
c)
la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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