+Articolo 432 3.
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Articolo 432 3.
Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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