+Articolo 432 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate
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Articolo 432 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 432 1.
Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

Articolo 432 2.
Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.

Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

Articolo 432 3.
Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito