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+Articolo 433 bis 3. |
Articolo 433 bis 3.I grandi enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 bis su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono essere pubblicate su base trimestrale.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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