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+Articolo 444 Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
Articolo 444 Informativa sull'uso del metodo standardizzatoArticolo 444 Informativa sull'uso del metodo standardizzato Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:
a)
le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
b)
le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
c)
la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
d)
l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
e)
i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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