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+Articolo 456 2. |
Articolo 456 2.L'ABE controlla i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:
a)
il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;
b)
l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;
c)
le coperture ammissibili;
d)
il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA. Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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