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+Articolo 465 8. |
Articolo 465 8.Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le esposizioni sono ammissibili al trattamento ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1;
b)
le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3;
c)
l’immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;
d)
negli ultimi otto anni le perdite dell’ente in un dato anno, come segnalato dall’ente a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c), o a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), nella versione di tali lettere applicabile al 27 giugno 2021, sulla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore dell’immobile, salvo diversamente disposto dall’articolo 124, paragrafo 9, non superano in media lo 0,25 % della somma dei valori di tutte le esposizioni in essere garantite da ipoteche su immobili residenziali;
e)
per le esposizioni ammissibili l’ente detiene i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:
i)
un diritto sull’immobile residenziale a garanzia dell’esposizione o il diritto di ipotecare l’immobile residenziale conformemente all’articolo 108, paragrafo 5, lettera g);
ii)
un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;
f)
l’autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) sono soddisfatte. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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