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+Articolo 472 8. |
Articolo 472 8.Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
a)
l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;
b)
l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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