+Articolo 472 11.

Articolo 472 11.

Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):

a) 

gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) 

gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito