+Articolo 477 Deduzioni da elementi di classe 2
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---+Articolo 477 3.
---+Articolo 477 4.
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Articolo 477 Deduzioni da elementi di classe 2
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 477 1.
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In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 476, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
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Articolo 477 2.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):
a)
i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;
b)
i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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Articolo 477 3.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):
a)
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);
b)
qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).
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Articolo 477 4.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):
a)
l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b)
l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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