+Articolo 477 Deduzioni da elementi di classe 2
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Articolo 477 Deduzioni da elementi di classe 2

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 477 1.
In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 476, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
Articolo 477 2.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):

a) 

i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;

b) 

i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 477 3.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):

a) 

qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);

b) 

qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).

Articolo 477 4.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):

a) 

l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) 

l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito