+Articolo 483 8.
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Articolo 483 8.
Gli strumenti di cui ai paragrafi 3, 5 e 7 possono essere ammessi come strumenti di fondi propri di cui ai paragrafi anzidetti solo se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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