+Articolo 487 2.

Articolo 487 2.

In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 4:

a) 

il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 486, paragrafo 2;

b) 

gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito