+Articolo 495 bis 1.

Articolo 495 bis 1.

In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a) 

100 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

b) 

130 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

c) 

160 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

d) 

190 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

e) 

220 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito