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+Articolo 495 bis 1. |
Articolo 495 bis 1.In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a)
100 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b)
130 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c)
160 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d)
190 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e)
220 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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