+3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EBA, le autorità competenti sono tenute …
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3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EBA, le autorità competenti sono tenute …
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EBA, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'EBA entro il 16 luglio 2012 se sono già conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in oggetto; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’EBA non conformi. Le notifiche, redatte sulla base del modello fornito nella sezione V dei presenti orientamenti, devono essere inviate all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2012/3». Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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