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+5. Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se … |
5. Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se …Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'operazione presenta caratteristiche strutturali che potrebbero compromettere il richiesto trasferimento del rischio di credito a terzi, come per esempio i riacquisti/rimborsi facoltativi ( optional call ) o altri accordi contrattuali che, nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali, aumentano la probabilità che l’attività venga di nuovo iscritta nel bilancio dell'ente cedente e, nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche, aumentano la probabilità che la protezione del credito termini prima che l'operazione giunga a scadenza. 2. Per le cartolarizzazioni tradizionali, solo le seguenti opzioni call attribuite agli enti cedenti dovrebbero essere considerate dalle autorità competenti tali da non compromettere la realizzazione effettiva del trasferimento del rischio di credito, a condizione che tali opzioni non concedano a un ente cedente il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare proventi, ovvero obblighino l'ente cedente a riassumersi il rischio di credito trasferito:
3. Inoltre, anche al fine di evitare ogni incertezza, nel caso di una cartolarizzazione tradizionale qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione, fatta eccezione per le opzioni esercitabili solo in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'ente cedente, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti come ostacolo alla realizzazione dell’effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un cedente. 4. Per le cartolarizzazioni sintetiche, qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito che sia esercitabile solo in caso di inadempienze contrattuali da parte di altri soggetti coinvolti nell'operazione non dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un ostacolo alla realizzazione dell'effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un ente cedente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 244, paragrafo 5, lettera c), del regolamento CRR siano soddisfatti. Tutte le altre opzioni attribuite agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito dovrebbero essere valutate dalle autorità competenti, in quanto potrebbero comportare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a fronte dei disallineamenti di durata. 5. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente cedente abbia in passato riacquistato operazioni per tutelare gli investitori e se si sia attenuto alle norme in materia di supporto implicito, come specificato all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di garantire l'effettivo trasferimento del rischio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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