+Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II
---+4. Valutazione della significatività del trasferimento del rischio di credito
---+1. Le autorità competenti dovrebbero valutare la documentazione e gli elementi di prova forniti …
---+2. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente ha una conoscenza sufficiente …
---+3. Nel caso in cui l'ente cedente si avvalga sulla formula di vigilanza per stabilire i propri …
---+5. Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se …
---+1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono disallineamenti di durata o di …
---+2. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di durata per le operazioni in cui …
---+3. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di valuta per le operazioni in cui …
---+4. For synthetic securitisations, any option granted to securitisation investors or credit …
---+5. Competent authorities should consider if the originator institution has in the past repurchased …
---+6. Where transactions include replenishment periods, competent authorities should consider the …
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---+1. Qualora la cartolarizzazione sia ottenuta sinteticamente utilizzando un derivato di credito o …
---+2. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli eventi creditizi il cui …
---+3. Se i premi versati in favore dei fornitori della protezione del credito non sono rilevati nel …
---+1. Quando un ente cedente utilizza il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 del …
---+2. Competent authorities should consider the credit events that are covered by the credit …
---+3. If premia paid to credit protection provides are not recognised in the profit and loss account …
---+4. Where premia are paid up-front, or not linked to losses in the asset pool being protected or …
---+1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente dispone di appropriate politiche …
---+1. Gli enti cedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni richieste …
---+1. Gli enti cedenti dovrebbero disporre di un processo di governance per valutare le operazioni che …
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Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II
Titolo III - Requisiti per le autorità competenti in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in caso di applicazione dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ove si applichi una qualsiasi delle circostanze di cui al titolo II
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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4. Valutazione della significatività del trasferimento del rischio di credito
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Valutazione della significatività del trasferimento del rischio di credito
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1. Le autorità competenti dovrebbero valutare la documentazione e gli elementi di prova forniti …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare la documentazione e gli elementi di prova forniti dall'ente cedente in relazione alla cartolarizzazione al fine di stabilire se è stato trasferito a terzi un rischio di credito equivalente, e richiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario ai fini della valutazione. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione inter alia ai seguenti fattori, a seconda dei casi: - a. gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese calcolati per le esposizioni cartolarizzate prima della cartolarizzazione e gli importi corrispondenti per i segmenti trasferiti e trattenuti dall'ente cedente dopo la cartolarizzazione;
- b. per gli enti cedenti che dimostrano il trasferimento significativo del rischio in conformità dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i metodi utilizzati per dimostrare che il rischio di credito trasferito è equivalente alla possibile riduzione dei requisiti in materia di fondi propri;
- c. nel caso in cui l'ente cedente ha utilizzato modelli interni per dimostrare che il rischio di credito significativo è stato traferito, se tali modelli sono adeguatamente solidi e, in caso di utilizzo di modelli esterni, se tali modelli sono stati integrati nei regolari processi dell'ente cedente; infine, se l'ente cedente possiede una conoscenza adeguata del funzionamento del modello e delle ipotesi ad esso sottostanti;
- d. qualora l'ente cedente abbia utilizzato ipotesi di stress specifiche sul portafoglio di attività sottostanti, l’adeguatezza di tali ipotesi, e in che modo tali ipotesi e le conseguenti perdite previste siano comparabili con quelle utilizzate per le prove di stress di vigilanza o con altre fonti empiriche di tali dati, come per esempio le agenzie di rating.
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2. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente ha una conoscenza sufficiente …
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Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente ha una conoscenza sufficiente delle attività sottostanti al fine di poter condurre un'analisi appropriata del trasferimento del rischio di credito, e se nel portafoglio è presente un rischio idiosincratico che non è colto nella valutazione del rischio di credito effettuata dall'ente cedente o nei suoi calcoli patrimoniali. Il rischio idiosincratico dovrebbe essere colto mediante ipotesi più conservative rispetto a uno "scenario di base" standard. Tale ricorso a ipotesi più conservative dovrebbe cercare di cogliere il rischio idiosincratico, che può corrispondere a uno "scenario di stress", se applicabile.
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3. Nel caso in cui l'ente cedente si avvalga sulla formula di vigilanza per stabilire i propri …
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Nel caso in cui l'ente cedente si avvalga sulla formula di vigilanza per stabilire i propri requisiti in materia di fondi propri dopo la cartolarizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare il grado di sensibilità dei requisiti in materia di fondi propri per le posizioni inerenti alla cartolarizzazione mantenute dell'ente cedente rispetto alle variazioni dei parametri sottostanti del metodo IRB. Se i requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti alla cartolarizzazione mantenute presentano un elevato grado di sensibilità a lievi variazioni di tali parametri, è meno probabile che vi sia stato un trasferimento del rischio di credito equivalente.
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5. Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se …
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Valutazione delle caratteristiche strutturali 1. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'operazione presenta caratteristiche strutturali che potrebbero compromettere il richiesto trasferimento del rischio di credito a terzi, come per esempio i riacquisti/rimborsi facoltativi ( optional call ) o altri accordi contrattuali che, nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali, aumentano la probabilità che l’attività venga di nuovo iscritta nel bilancio dell'ente cedente e, nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche, aumentano la probabilità che la protezione del credito termini prima che l'operazione giunga a scadenza. 2. Per le cartolarizzazioni tradizionali, solo le seguenti opzioni call attribuite agli enti cedenti dovrebbero essere considerate dalle autorità competenti tali da non compromettere la realizzazione effettiva del trasferimento del rischio di credito, a condizione che tali opzioni non concedano a un ente cedente il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare proventi, ovvero obblighino l'ente cedente a riassumersi il rischio di credito trasferito: - a. le opzioni call che possono essere esercitate in caso di modifica della normativa prudenziale o fiscale (regulatory call option o tax call option) esercitabili solo in presenza di cambiamenti del quadro giuridico o normativo che hanno un impatto sulla sostanza del rapporto contrattuale della relativa operazione di cartolarizzazione o che incidono sulla distribuzione dei benefici economici derivanti dall’operazione di cartolarizzazione compiuta da una delle parti dell'operazione;
- b. le opzioni clean-up call che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 243, paragrafo 5, lettera f), del regolamento CRR. Per quanto concerne le operazioni sintetiche, non devono essere prese in considerazione dalle autorità competenti le opzioni call che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5, punto 2, lettera a) o b).
3. Inoltre, anche al fine di evitare ogni incertezza, nel caso di una cartolarizzazione tradizionale qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione, fatta eccezione per le opzioni esercitabili solo in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'ente cedente, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti come ostacolo alla realizzazione dell’effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un cedente. 4. Per le cartolarizzazioni sintetiche, qualsiasi opzione attribuita agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito che sia esercitabile solo in caso di inadempienze contrattuali da parte di altri soggetti coinvolti nell'operazione non dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un ostacolo alla realizzazione dell'effettivo trasferimento del rischio di credito da parte di un ente cedente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 244, paragrafo 5, lettera c), del regolamento CRR siano soddisfatti. Tutte le altre opzioni attribuite agli investitori della cartolarizzazione o ai fornitori di protezione del credito dovrebbero essere valutate dalle autorità competenti, in quanto potrebbero comportare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a fronte dei disallineamenti di durata. 5. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente cedente abbia in passato riacquistato operazioni per tutelare gli investitori e se si sia attenuto alle norme in materia di supporto implicito, come specificato all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di garantire l'effettivo trasferimento del rischio.
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1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono disallineamenti di durata o di …
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Le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono disallineamenti di durata o di valuta tra la protezione fornita e le attività sottostanti. Nel tenere conto della durata della protezione, le autorità competenti dovrebbero considerare se i riacquisti/rimborsi facoltativi ( optional call ) o altre caratteristiche potrebbero effettivamente ridurre la durata della protezione e in che modo ciò si rapporta al tempo atteso di default sul portafoglio di attività.
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2. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di durata per le operazioni in cui …
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Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di durata per le operazioni in cui vi può essere cessione di nuove attività nei portafogli di attività , dato che gli enti cedenti possono procedere verso la fine del periodo di protezione alla sostituzione con attività con scadenze più lunghe, incrementando i disallineamenti di durata.
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3. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di valuta per le operazioni in cui …
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Le autorità competenti dovrebbero esaminare i disallineamenti di valuta per le operazioni in cui i portafogli di attività contengono un profilo valutario diverso rispetto alle passività. Quando si verificano tali disallineamenti, è necessario applicare coefficienti di scarto (haircut) prudenziali alla diminuzione dei requisiti patrimoniali (capital relief)richiesta in conformità con i pareri delle autorità competenti. Strumenti di attenuazione, quali gli swap su valuta (currency swap), dovrebbero essere valutati nell'adeguatezza in termini di saldo oggetto delle operazioni di swap, durata dello swap stesso e potenziali meccanismi di attivazione (contingent trigger). 7. Questioni relative alla protezione del credito nelle cartolarizzazioni sintetiche
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4. For synthetic securitisations, any option granted to securitisation investors or credit …
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For synthetic securitisations, any option granted to securitisation investors or credit protection providers that is only exercisable in the event of contractual breaches by other parties involved in the transaction should not be considered by competent authorities as preventing an originator institution from achieving effective risk transfer of credit risk, provided the requirements of Article 244(5)(c) of the CRR are fulfilled. All other options granted to securitisation investors or credit protection providers should be assessed by competent authorities, as they may result in additional own funds requirements due to maturity mismatches.
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5. Competent authorities should consider if the originator institution has in the past repurchased …
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Competent authorities should consider if the originator institution has in the past repurchased transactions to protect investors and if the rules on implicit support as specified in Article 248 of Regulation (EU) No 575/2013 have been followed by the originator institution to ensure that risk has effectively been transferred.
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6. Where transactions include replenishment periods, competent authorities should consider the …
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Where transactions include replenishment periods, competent authorities should consider the eligibility criteria of the assets in the underlying pool and give consideration to the minimum and maximum credit quality of eligible assets, and consider if the assets can be substituted into the structure with the view to protecting investors from losses while increasing credit risk to the originator institution to ensure that risk has effectively been transferred.
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7. Competent authorities should consider that transactions do not include any embedded mechanism at …
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Competent authorities should consider that transactions do not include any embedded mechanism at origination that is reducing the amount of credit risk transfer by the originator institution to third parties disproportionately over time. 6. Mismatches between credit protection and underlying assets for synthetic securitisations
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1. Qualora la cartolarizzazione sia ottenuta sinteticamente utilizzando un derivato di credito o …
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Qualora la cartolarizzazione sia ottenuta sinteticamente utilizzando un derivato di credito o una garanzia, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la protezione del credito soddisfi tutti i relativi requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e fornisca una sufficiente certezza del pagamento in modo da non compromettere il trasferimento del rischio di credito. Se la protezione del credito è di tipo reale, dovrebbero essere presi in considerazione i contratti di garanzia, incluso il fatto che essi rispettino tutti i relativi requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la protezione del credito di tipo reale. Se la protezione del credito è di tipo personale, le autorità competenti dovrebbero considerare se sussistono opportuni accordi in grado di assicurare pagamenti tempestivi.
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2. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli eventi creditizi il cui …
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Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli eventi creditizi il cui verificarsi fa attivare la protezione del credito acquisita (per esempio, se sono previsti eventi creditizi standard come il fallimento, il mancato pagamento o la ristrutturazione dei prestiti).
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3. Se i premi versati in favore dei fornitori della protezione del credito non sono rilevati nel …
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Se i premi versati in favore dei fornitori della protezione del credito non sono rilevati nel conto economico dell'ente cedente, le autorità competenti dovrebbero valutare se i premi versati ai fornitori della protezione del credito sono eccessivamente elevati, al punto che il trasferimento significativo del rischio ne sarebbe compromesso. Tale valutazione potrebbe essere svolta in vari modi, per esempio analizzando i premi versati rispetto i) al rendimento del portafoglio di attività, o ii) alle perdite che sono garantite dalla protezione o iii) ai tassi di mercato (fair market rate) o iv) ad una combinazione di tali fattori. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero considerare inoltre se sono presenti altre caratteristiche dell'operazione oltre ai premi, come le commissioni che aumentano di fatto il costo della protezione fornita, al punto che ne sarebbe compromesso il trasferimento del rischio di credito.
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1. Quando un ente cedente utilizza il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 del …
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Quando un ente cedente utilizza il metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri in relazione alle proprie esposizioni verso la cartolarizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se l'agenzia di rating del credito scelta ha l'esperienza e la competenza appropriate con riferimento alla classe di attività che viene valutata, per quanto a conoscenza delle autorità competenti. 10. Politiche interne per valutare il trasferimento del rischio di credito e il trasferimento significativo del rischio
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2. Competent authorities should consider the credit events that are covered by the credit …
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Competent authorities should consider the credit events that are covered by the credit protection obtained (e.g. whether it includes standard credit events like bankruptcy, failure to pay or restructuring of loans).
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3. If premia paid to credit protection provides are not recognised in the profit and loss account …
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If premia paid to credit protection provides are not recognised in the profit and loss account of the originator institution, competent authorities should consider whether premia paid to credit protection providers are excessively high to the extent that SRT will be undermined. This could be assessed in a number of ways such as by looking at the premia paid compared to (i) the yield of the asset pool, or (ii) the losses being covered by the protection, or (iii) fair market rates, or (iv) some combination of these various factors. Competent authorities should also consider whether there are other features of the transaction outside of premia, such as fees, which effectively increase the cost of the protection being provided to the extent that credit risk transfer will be undermined.
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4. Where premia are paid up-front, or not linked to losses in the asset pool being protected or …
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Where premia are paid up-front, or not linked to losses in the asset pool being protected or otherwise guaranteed, competent authorities should consider if this reduces the extent of credit risk transfer. 8. SRT to third parties
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1. Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente dispone di appropriate politiche …
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Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'ente cedente dispone di appropriate politiche interne per effettuare la propria valutazione del trasferimento del rischio di credito e del trasferimento significativo del rischio. Ciò dovrebbe includere non solo una valutazione iniziale dell'operazione quando l'ente cedente cerca innanzitutto di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, ma dovrebbero anche prendere in considerazione la valutazione su base continuativa del trasferimento significativo del rischio per l'intero corso dell'operazione.
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1. Gli enti cedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni richieste …
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Gli enti cedenti dovrebbero fornire all'autorità competente tutte le informazioni richieste sulle cartolarizzazioni per le quali intendono dimostrare il trasferimento significativo del rischio, in modo che le autorità competenti possano effettuare la valutazione del trasferimento significativo del rischio a terzi come specificato nei titoli I-III dei presenti orientamenti.
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1. Gli enti cedenti dovrebbero disporre di un processo di governance per valutare le operazioni che …
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Gli enti cedenti dovrebbero disporre di un processo di governance per valutare le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio. Questo processo dovrebbe includere dettagli sui commitati competenti, le procedure di approvazione interne, nonché prove di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate e un'idonea documentazione che possa essere tracciata e soggetta a verifica da parte dell’audit(auditable).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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