+Definizioni
---+10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: a. “ SREP”, il processo …

Definizioni

Definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: a. “ SREP”, il processo …

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

  • a. “ SREP”, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) definito nell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e specificato ulteriormente negli orientamenti SREP;
  • b. “orientamenti SREP”, gli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP sviluppate conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE2 ;
  • c. “valutazione SREP complessiva”, secondo la definizione degli orientamenti SREP, la valutazione aggiornata della sostenibilità economica complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;
  • d. “punteggio SREP complessivo”, secondo la definizione degli orientamenti SREP, l’indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica di un ente sulla base della valutazione SREP complessiva.

2 ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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