+Definizioni
---+10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: a. “ SREP”, il processo …
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Definizioni
Definizioni
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: a. “ SREP”, il processo …
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Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: - a. “ SREP”, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) definito nell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e specificato ulteriormente negli orientamenti SREP;
- b. “orientamenti SREP”, gli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP sviluppate conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE2 ;
- c. “valutazione SREP complessiva”, secondo la definizione degli orientamenti SREP, la valutazione aggiornata della sostenibilità economica complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;
- d. “punteggio SREP complessivo”, secondo la definizione degli orientamenti SREP, l’indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica di un ente sulla base della valutazione SREP complessiva.
2 ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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